| Eleonora Proni |
L’assessore provinciale Proni ha risposto a un’interpellanza presentata dal capogruppo Gianfranco Spadoni (Udc)
“Con riferimento ai cittadini ultrasessantacinquenni esenti per motivi di reddito (reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale inferiore a 36.151,98 euro), si fa presente che dal 2011 l’Azienda USL non richiede più che tali soggetti si rechino annualmente a rinnovare il certificato di esenzione in loro possesso” ha esordito Proni.
“Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di esenzione introdotto da disposizioni nazionali e regionali nel febbraio 2011, la relativa autocertificazione e il conseguente certificato di esenzione rilasciato dall’Ausl hanno validità illimitata salvo che non intervenga una variazione del reddito.
“Per quanto riguarda i bambini minori di sei anni, con reddito complessivo del nucleo fiscale entro la soglia di 36.151,98 euro, l’Ausl ha recepito, dandone contestuale informazione nella “home page” del sito aziendale e diffondendo avvisi all’utenza presso ogni sede di Sportello Distrettuale, la disposizione della Regione Emilia-Romagna (prot. n. 317068 del 20/12/2013). Con tale disposizione la Regione ha prorogato la validità del certificato di esenzione fino e non oltre il giorno del compimento dei sei anni di età del bambino, evitando in tal modo la compilazione annuale dell’autocertificazione. Anche per questa tipologia di utenza non è quindi più necessario, se persiste la stessa condizione di reddito, recarsi presso gli sportelli dell’Ausl per rinnovare il certificato di esenzione ticket per età e reddito.”
“Per ciò che concerne la questione dei cittadini non residenti con domicilio sanitario nell’ambito del territorio dell’Ausl che hanno effettuato la scelta di un medico convenzionato con l’Ausl, di norma il cittadino è iscritto negli elenchi dell’Ausl cui appartiene il rispettivo Comune di residenza e solo per particolari motivazioni (lavoro, studio, salute) la normativa consente l’iscrizione negli elenchi dell’Ausl di temporanea dimora per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile nel caso permangano le condizioni preesistenti. Il carattere di temporeaneità della permanenza sul territorio dell’Ausl di domicilio, dovuta appunto a motivi di lavoro, studio, salute, comporta che i cittadini in questione debbano confermare all’Ausl il permanere di tali motivi e rinnovare espressamente la scelta del medico di base. Pertanto – ha concluso Proni – non è facoltà delle singole Ausl applicare un regime di tacito rinnovo per i casi di assistenza temporanea.”
Il capogruppo Spadoni, Udc, ha così replicato: “Prendo atto, con soddisfazione, che in qualche rara occasione le sollecitazioni della minoranza trovano, come in questo caso, l’accoglimento dell’amministrazione. Nel merito, sarebbe opportuno andare sempre nella direzione di semplificare un sistema farraginoso che produce inefficienza e dannose perdite di tempo, mortificando, oltretutto, i cittadini proprio nelle loro necessità primarie.”
